Con il termine “Health claims”, traducibile come “indicazioni sulla salute”, si identifica qualunque forma di indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una certa categoria di prodotti (gli integratori alimentari in questo caso) o uno dei suoi componenti e la salute.
Si tratta di dichiarazioni, più o meno esplicite, che possono essere presenti sull’etichetta o su qualsiasi altra forma di comunicazione* relativa a un prodotto alimentare, per affermare o suggerire, che il consumo di quello specifico alimento possa portare dei benefici per la salute e/o avere effetti fisiologici.
* Le linee guida relative alla comunicazione degli integratori alimentari sono quindi da tenere presenti anche quando ci si occupa di marketing in ambito medicale per quanto riguarda testi e grafiche per siti web, campagne pubblicitarie e social media!
Ma perché è necessario regolamentare tali aspetti?
📎 Leggi anche “Le regole pubblicitarie nel settore medico sanitario“
Comunicazione degli integratori alimentari: NO alle informazioni fake
Le linee guida per la comunicazione degli integratori, emanate da FederSalus, sono pensate per impedire o limitare la diffusione di informazioni false, ingannevoli, inesatte e fuorvianti, riguardo all’utilizzo, agli effetti collaterali e soprattutto ai benefici degli integratori alimentari in ambito medico.
La nota frase obbligatoria “Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano” non basta più!
La regolamentazione della comunicazione e della pubblicità degli integratori alimentari si riferisce sia alla promozione commerciale che all’aggiornamento scientifico.
L’obiettivo è quindi quello di fornire informazioni di qualità, veritiere e corrette.
Health claims e pubblicità ingannevole: cosa dire e cosa non dire
Sono 5 le sezioni in cui si dividono le linee guida:
- principi generali;
- comunicazione commerciale (rivolta al consumatore);
- comunicazione commerciale (rivolta agli operatori sanitari);
- siti web, comunicazione digitale e comunicati stampa;
- segnalazioni all’ente.
Secondo i principi generali, le comunicazioni a fini commerciali degli integratori NON devono in nessun caso:
- essere ingannevoli, ambigue, fuorvianti o incomplete.
- Generare possibilità di errore riguardo alla natura, all’identità, alle proprietà, alla composizione, alla qualità, alla conservazione, all’origine o alla provenienza del prodotto.
- Attribuire ai prodotti proprietà o caratteristiche che non possiedono e quindi false.
- Utilizzare indicazioni, non approvate dall’EFSA o dalla Commissione Europea.
- Utilizzare Indicazioni Nutrizionali diverse da quelle approvate (Regolamento 1924/06).
- Attribuire agli integratori proprietà terapeutiche, di prevenzione e cura delle malattie.
- Screditare altri prodotti, dando adito a dubbi sulla loro sicurezza e/o adeguatezza nutrizionale.
- Incoraggiare o tollerare un uso eccessivo di una sostanza.
- Suggerire che la salute sarebbe compromessa dal mancato consumo del Prodotto
- Includere informazioni prive di fondamenti scientifici.
- Affermare o lasciare intendere che un integratore alimentare può essere inteso come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano.
- Fare riferimento a tempi e modalità di dimagrimento, conseguenti all’impiego.
- Fare riferimento al parere di un singolo medico, di un operatore sanitario, di associazioni di volontariato o di associazioni diverse da quelle nazionalmente riconosciute, nei settori della medicina, nutrizione, dietetica.
- Mostrare rappresentazioni di violenza fisica o morale.
- Utilizzare volontariamente nomi o segni distintivi , che possono generare confusione con altri integratori concorrenti, che ne utilizzano già di similari, imitandoli.
- Diffondere notizie allo scopo di screditare altri prodotti.
- Appropriarsi di falsi pregi altrui, attribuiti ad altri integratori.
- Effettuare comparazioni con prodotti che soddisfano bisogni diversi.
Facciamo qualche esempio: evitare l’utilizzo di immagini con bilance e metri (è vietato dal Ministero della Salute); l’argomento dimagrire in gravidanza è molto delicato e va sempre esplicitato in modo chiaro che gli integratori in gravidanza vanno assunti sempre sotto prescrizione medica; il Ministero della Salute emana delle avvertenze anche su alcuni principi attivi e ingredienti (ad esempio la Garcia Cambogia).
In tema pubblicità, trovi qui tutti i nostri articoli.
Tenendo quindi in considerazione tutti questi aspetti e tirando le somme, le linee guida per la corretta promozione degli integratori alimentari ci dice: siate onesti.
A quanto pare serve dirlo anche in ambito medicina e salute.
Andiamo nel dettaglio…
La promozione commerciale degli integratori alimentari B2C
La comunicazione e la promozione commerciale rivolta al consumatore finale devono quindi rispettare TUTTI i principi generali, elencati poco sopra, e le indicazioni nutrizionali e sulla salute (health claims) devono essere conformi al Regolamento (CE) 1924/06.
La comunicazione delle indicazioni sulla salute è consentita solamente se in linea con quanto espresso sull’etichettatura.
Nel caso in cui non fosse presente etichettatura, la presentazione o la pubblicità dovrà riportare le seguenti informazioni:
- una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
- Informazioni utili riguardo alla quantità dell’integratore e alle modalità di consumo, necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato
- Se necessario, una dicitura per evidenziare eventuali persone o casi clinici, che dovrebbero evitare di consumare il prodotto.
- Un’avvertenza per eventuali rischi per la salute, in caso di quantità eccessive.
I claims utilizzati devono essere conformi agli atti di indirizzo comunitari (General Principles on flexibility of wording for health – December 2012) e nazionali (Proposte di flessibilità al Regolamento 432/2012 Criteri di massima – Ministero della Salute 2013).
Anche il naming del prodotto e/o il suo payoff, anche se considerabili non come elemento divulgativo, devono quindi rispettare le suddette regole, per evitare incomprensioni.
La promozione commerciale rivolta agli operatori sanitari e alle aziende | B2B
Sempre nel rispetto dei principi generali, la promozione commerciale rivolta agli operatori sanitari e alle aziende vede gli informatori scientifici come pienamente “responsabili delle attività di informazione scientifica e/o promozionale, svolte in relazione ai prodotti”.
Gli informatori devono quindi essere sempre adeguatamente informati, per avere le adeguate competenze scientifiche, per elargire informazioni, consigli e eventuali avvertenze, relativamente al corretto utilizzo dei prodotti.
Il materiale di aggiornamento scientifico deve inoltre essere predisposto sulla base di evidenze e dati documentati o documentabili ed essere privo di riferimenti commerciali diretti al prodotto o all’azienda.
Le linee guida si riferiscono alla “comunicazione degli integratori” in tutte le sue forme: scritta, verbale, grafica e cromatica, rivolta al consumatore e/o all’operatore sanitario, su tutto il territorio italiano.
Anche il packaging ovviamente è incluso, così come ogni comunicazione apposta sulle confezioni, sui fogli illustrativi e su tutto il materiale di presentazione, a prescindere dal mezzo divulgato utilizzato (digitale o cartaceo).
E quindi veniamo a noi…
Cosa è bene sapere se si gestisce un sito web, la comunicazione social e digitale o i comunicati stampa di un brand che produce integratori alimentari?
Le linee guida del marketing medicale per gli integratori alimentari
Innanzitutto, ogni sito web, predisposto da un’azienda italiana o operante in Italia, diretto al pubblico e/o agli operatori sanitari, deve essere in linea con quanto detto finora, perciò è decisamente utile che copywriter e creatori di contenuti e di pubblicità del settore medicale ne siano al corrente, per evitare sanzioni e per offrire a loro volta un prodotto/lavoro di qualità.
I link interni o esterni verso altri siti web sono accettabili, purché ovviamente non rimandino indirettamente a informazioni fuorvianti, esplicite o deducibili, relative al prodotto.
Non è vietato fare pubblicità ovviamente (seppur veritiera), ma essa deve essere chiaramente riconoscibile come tale, a prescindere dal canale usato e dalle sue modalità di fruizione.
Non è quindi consentita la cosiddetta “pubblicità occulta”, anche per le comunicazioni diffuse tramite i social network o attraverso influencer, blogger, etc.
Un modo per rendere chiaramente riconoscibili le finalità promozionali di eventuali sponsorizzati contenuti sui social media, senza per forza schiaffarlo in faccia all’utente e quindi danneggiare la qualità dei contenuti, può essere quindi usare avvertenze “velate”, come ad esempio: a titolo esemplificativo e alternativo, #pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, #prodottofornitoda…; facendo seguire ad esse il nome del marchio.
Rimanere sempre informati è importante, non solo per gli operatori sanitari!
Ricordiamoci sempre che fare comunicazione e promozione, vuol dire diffondere contenuti e informazioni utili agli utenti e che non basta farlo nel modo corretto, ma serve buon senso.